Verificazioni periodiche



Verificazione periodica Registratori Telematici


Dal 2006 siamo una società abilitata dall’Agenzia delle Entrate alle verificazioni periodiche sui registratori di cassa. Per far parte dell’elenco dei laboratori abilitati e per poter operare legittimamente, è stato necessario ottenere la certificazione ISO 9001, il cui mantenimento richiede che lo standard qualitativo del servizio erogato venga monitorato da Organismi di certificazione riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate che annualmente svolgono controlli periodici sulla nostra attività. Con il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 relativo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ed il successivo Provvedimento dell’A.E. n° 182017 del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che ogni punto vendita sostituisse o modificasse il vecchio registratore di cassa per dotarsi di un registratore idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. 


Con il nuovo Registratore Telematico (RT) la verificazione periodica deve essere effettuata ogni due anni.

L’assenza di verificazione periodica del RT o un ritardo nella stessa comporta l’inidoneità del dispositivo ad emettere validi documenti commerciali, con conseguente sanzione equiparata alla mancata emissione di documenti commerciali, nel caso di controlli effettuati dall’Agenzia dell’Entrate o dalla Guardia di Finanza. La sanzione amministrativa prevista per tale violazione verrà calcolata sull’importo documentato e sarà comunque non inferiore a 516 €. In passato, sul registratore di cassa verificato veniva apposto il bollino verde per visualizzare l’ultima verificazione annuale effettuata, ma dal 2019 è stato sostituito dal Qr code, che viene scaricato dall’esercente dal proprio cassetto fiscale. La scansione del QR Code fornisce tutti i dati del registratore di cassa: il numero di matricola, la denominazione e la partita IVA dell’esercente e la data dell’ultima verificazione periodica effettuata .
Il tecnico o l’azienda abilitati dall’Agenzia delle Entrate effettueranno il controllo sia del funzionamento software che di quello hardware del dispositivo, oltre a verificare la presenza del sigillo fiscale. A differenza del vecchio misuratore fiscale, che aveva il libretto di dotazione cartaceo dove venivano annotate le verifiche periodiche annuali, il Registratore Telematico ha il libretto di dotazione online, visibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che può essere compilato manualmente o aggiornato automaticamente dallo stesso RT.
Dal libretto di dotazione online si possono ricavare le informazioni relative agli interventi tecnici, i cambi di stato e quelli relativi agli eventuali precedenti titolari. Le verificazioni periodiche sono annotate all’interno di un’apposita sezione del libretto di dotazione oppure inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate e hanno validità biennale.


Obblighi dell'esercente

Previsti dal Provvedimento del 28/10/2016:

  • I Registratori Telematici sono attivati o disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003.
  • 1.7 I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita verificazione con periodicità biennale. Tale verificazione è effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.
  • 1.8 Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate.
  • 1.9 Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un suo delegato, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Zucchetti Hospitality è in grado di eseguire la verificazione periodica in quanto Laboratorio Abilitato e dispone di tecnici abilitati che operano in tutto il territorio nazionale e che sono a disposizione degli esercenti e dei loro commercialisti per fornire consulenza sulle normative vigenti relative ai Registratori Telematici che devono essere installati e/o sottoposti a controllo.

Zucchetti Hospitality conserva uno scadenziario delle verificazioni periodiche ed avvisa per tempo il detentore del RT allo scopo di eseguire la verificazione periodica nei termini previsti dalla legge. I nostri tecnici, oltre a recarsi presso l’utente per effettuare la verificazione, predispongono la documentazione, provvedendo successivamente alla registrazione ed all’archiviazione della stessa.

Verificazione periodica Strumenti di Pesatura


Il DM 93/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 20 Giugno 2017 ha formalizzato il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa dei controlli degli strumenti di pesatura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. L’attività di verificazione periodica sugli strumenti di pesatura viene eseguita da Laboratori e/o Organismi d’Ispezione accreditati a svolgere l’attività. Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d’Ispezione ha ottenuto l’accreditamento ed è stata registrata da Unioncamere con il numero LO 391 per poter effettuare le Verificazioni Periodiche sugli strumenti di pesatura elettronici a funzionamento non automatico (NAWI) di classe III con portata massima fino a 300 kg. Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d’Ispezione si avvale di attrezzature specifiche e di personale qualificato di comprovata esperienza, costantemente aggiornato grazie alla formazione mirata e specifica. Il servizio di verificazione periodica può essere svolto sia presso il cliente (cioè il titolare dello strumento), che presso il laboratorio del nostro Organismo d’Ispezione.


D.M. 93/2017

Le Camere di Commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del DM 93/2017, in altre parole controllano l’operato degli organismi d’ispezione per verificare che gli strumenti metrici controllati dagli Organismi d’Ispezione rispettino le vigenti normative in ambito di metrologia legale.
Il titolare dello strumento è tenuto a richiedere una nuova verificazione periodica: 

  • entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza della validità della precedente verificazione periodica (la data della precedente verificazione periodica, abbreviata in VP, deve essere letta sul Libretto Metrologico)

oppure

  • entro 10 giorni lavorativi a seguito di una riparazione che ha comportato la rimozione dei sigilli di protezione.

La verificazione periodica è indispensabile per certificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche degli strumenti e l’esattezza delle misurazioni rilevate, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle transazioni commerciali. 

L’attività prevede: 

  • controllo visivo dello strumento, per verificare presenza ed integrità di marcature CE, targa delle iscrizioni regolamentari, sigilli
  • verifica del libretto metrologico esistente (se già rilasciato in precedenza)
  • svolgimento di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati; tutte le prove sono eseguite utilizzando strumenti certificati in conformità a quanto previsto dal D.M. 93/2017
  • annotazione sul libretto metrologico degli interventi eseguiti sullo strumento (riparazione, verificazioni periodiche, eventuali cambio dati del titolare dello strumento)
  • stesura del rapporto d’ispezione
  • applicazione dei sigilli e del contrassegno identificativo di colore verde in caso di esito positivo o di colore rosso in caso di esito negativo

A seguito del riesame eseguito dal responsabile dell’Organismo d’Ispezione (ROI) dei dati rilevati, dopo lo svolgimento della verificazione periodica, detto validazione rapporto di VP, verrà emesso e rilasciato il Certificato d’Ispezione che verrà inviato al titolare dello strumento entro 10 giorni dalla Verifica Ispettiva.

Alleghiamo per completezza la documentazione e la modulistica di Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d'Ispezione che il titolare dello strumento deve conoscere ed accettare per far eseguire la Verificazione Periodica sulla sua bilancia.



> Richiesta VP e Contratto

> Elenco ispettori

> Regolamento

> Manuale del sistema di gestione per la qualità dell'Organismo di Ispezione



Per facilitare il lavoro al titolare dello strumento, il tecnico incaricato dell’esecuzione della VP farà firmare allo stesso l’MdQ 30 - Richiesta di verificazione periodica strumenti di pesatura - e il contratto prima dell’esecuzione dell’ispezione, qualora riscontrasse che l’accettazione del Regolamento non era stata già precedentemente inviata all’OI.

Inoltre, al fine di lavorare nel massimo della trasparenza e con un approccio improntato alla massima collaborazione con il cliente (titolare dello strumento), Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d'Ispezione ha previsto che se il cliente avesse validi e fondati motivi per contestare una VP e/o l’operato di un nostro tecnico possa formalizzare le sue rimostranze al personale preposto di Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d'Ispezione tramite apposito modulo di reclamo indicato nella procedura per la gestione dei reclami e dei ricorsi (PO 07), che costituisce parte integrante di ogni proposta tecnica economica di Zucchetti Hospitality S.r.l. Organismo d'Ispezione, ed è disponibile a questo link: reclami.